L’abitacolo di un’autovettura non rappresenta un luogo di privata dimora e quindi l’ex coniuge che istalli all’interno della macchina un apparecchio gps per ascoltare le telefonate della ex moglie non viola l’articolo 615-bis (“Interferenze illecite nella vita privata”).
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che istalli nell’auto di un soggetto un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica. Oggetto, infatti, dell’articolo 615-bis cp è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’articolo 614 cp tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via
Cass. penale sentenza n. 3446/24
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