Nel caso in cui un procedimento di abbandono riguardi un minore già adottato – benché permanga il dovere che l’eventuale, nuova dichiarazione di adottabilità costituisca l’extrema ratio – non va tutelato e preservato un legame biologico tra minore e genitori, ma, necessariamente, occorre partire da presupposti differenti rispetto al caso in cui venga accertata la situazione di abbandono di un minore che vive in seno alla propria famiglia di origine.
Discende da ciò che il CTU psicologo, nominato dal Tribunale, è incaricato non già a valutare l’impatto che le condotte dei genitori abbiano sul legame genetico con il figlio (che in effetti manca), quanto, piuttosto, di accertare se il rifiuto del minore di continuare a coltivare il vincolo sorto per legge con la coppia adottiva sia maturo e consapevole ovvero frutto di una personalità ancora in formazione o, comunque, determinato dalle dolorose esperienze del passato.
Tribunale per i Minorenni di Bari, Est. Leonetti, sentenza 1.02.22