con la sentenza n. 16056, la Corte di Cassazione ha ritenuto che affinchè si configuri una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c, è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella competizione sportiva e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il sinistro.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., non è sufficiente il solo fatto di avere incluso una gara sportiva nel programma della suddetta disciplina, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella competizione e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il sinistro. Nello specifico, mentre incombe sul danneggiato l’onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero di essersi infortunato perchè bersaglio di un’azione colposa da parte di altro studente impegnato nella partita, spetta alla scuola dimostrare le circostanze impeditive all’insorgere della sua responsabilità, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno.