L’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi dall’ art. 143, secondo comma, c.c. così da minare in radice l’affectio familiae. La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce quindi la premessa dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito. Spetta invece al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, dare la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale. Per andare esente dalla pronunzia di addebito, questi deve dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse; in altri termini, che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto.
Tribunale Savona, sentenza 7 luglio 2022 n. 610