È indegno a succedere chi abbia formato un testamento falso o ne abbia fatto scientemente uso. L’essere dichiarato indegno di succedere comporta l’esclusione “dalla successione”, con la conseguenza che nessuna attribuzione iure hereditario può conseguire in favore della moglie, ivi compreso il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., che, per il diritto successorio, costituisce una parte specifica della “riserva” spettante ex lege al coniuge del de cuius.
Trib. Bologna semt. 5 novembre 2020