Ogni qualvolta un coniuge contesti i redditi dichiarati dall’altro, ovvero le sostanze di cui lo stesso è titolare, adducendo elementi che facciano ritenere la sussistenza di un livello economico superiore a quello apparente e, dunque, sia in discussione la prova degli elementi che assumono rilevanza ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento, sia in sede di separazione che in sede di divorzio, vi è l’obbligo da parte dell’autorità giudiziaria di disporre indagini di ufficio sui redditi; ove, invece, le prove dedotte e prodotte dalle parti consentano una soddisfacente ricostruzione del fatto da provarsi, il giudice non ha motivo di ricercare nuove prove esercitando i propri poteri istruttori ufficiosi
Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 20 settembre 2021, n. 25314