“L ’ instaurazione da parte dell ’ ex coniuge di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonch é sulla quantificazione del suo ammontare in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all ’ assegno.
Qualora sia giudizialmente accertata l ’ instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l ’ ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche dell ’ attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell ’ ex coniuge in funzione esclusivamente compensativo.
A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; dell ’ eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell ’ apporto alla realizzazione del patrimonio familiare personale dell ’ ex coniuge.
Tale assegno anche temporaneo su accordo delle parti non è ancorato al tenore di vita endo matrimoniale nella nuova condizione di vita dell ’ ex coniuge ma deve essere quantificata la luce dei principi su esposti, tenuto conto, presi dalla durata del matrimonio”
Cass. civile Sezioni Unite sentenza 5 novembre 2021 n. 32198,