In materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore, ove gli accordi tra i coniugi o le statuizioni del giudice nei processi di separazione personale e divorzio non abbiano espressamente tenuto conto dell’ammontare degli assegni familiari corrisposti per i figli dal datore di lavoro al coniuge affidatario, siffatte voci non compongono la base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprenderle o meno al fine di stabilire eque modalità di contributo al mantenimento
In altre parole, dalla somma dovuta a titolo di assegno per il mantenimento per la prole, può essere decurtato l’assegno familiare che il genitore collocatario/convivente percepisce direttamente dal datore di lavoro del genitore obbligato al pagamento solo se i genitori si accordano in tale senso, mai automaticamente
Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2019, n. 12012