la responsabilità aquiliana per i danni a terzi deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, etc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente .
Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 22886/2015 del 10.11.2015, fissando i criteri sul riparto di responsabilità tra gli enti territoriali nel caso di risarcimento dei danni derivanti dall’attraversamento stradale di animali selvatici. A tal fine bisogna identificare, anche sulla base della normativa regionale, quale sia l’amministrazione cui in concreto sono stati affidati i poteri di gestione della fauna e del territorio. È quest’ultima responsabile dell’assenza di segnali stradali che indichino il pericolo di transito di animali selvatici. Segnaletica, prosegue la sentenza, comunque necessaria. La Provincia può assolvere tale compito o “direttamente o affidandolo ai Comuni per i tratti di loro competenza”. Se quindi l’ente locale non adempie a tale preciso dovere di installare la segnaletica che avvisa l’utenza del possibile attraversamento di animali, è responsabile dei conseguenti incidenti e danni alle persone