Laddove nonostante la malattia il testatore non abbia perduta la capacità di autodeterminarsi ovvero la capacità di porre in essere atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, la prova di un eventuale stato di incapacità naturale del testatore ai sensi dell’art. 428 c.c. è a carico della parte che chiede l’annullamento del testamento e non, invece, a carico del convenuto.
Cass. civ. sez. VI, ord. 22 gennaio 2019, n. 1682