Non si possono annullare le condizioni della separazione consensuale, sostenendo che sarebbero viziate dalla violenza morale con cui sarebbe stato estorto il consenso di un coniuge, se la violenza non è, come richiede l’articolo 1435 del Codice civile, «credibile e cioè di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole, avuto riguardo per l’età, il sesso e le condizioni delle persone».
nel caso di specie, il marito ricorre contro la sentenza che aveva rigettato la sua richiesta di annullamento delle condizioni della separazione consensuale, a suo dire inique, e che lui aveva accettato perché la moglie aveva minacciato che altrimenti si sarebbe trasferita con la figlia minore in un’altra città, a 900 chilometri di distanza.
Cassazione civile sentenza 22270 del 4 agosto 2021,