La Suprema Corte(Sentenza n. 16923/12, depositata il 4 ottobre 2012) ha ritenuto che la dichiarazione dei redditi successiva alla cessazione della convivenza e inferiore a quelle precedenti non basta per attestare la difficoltà economica dell’imprenditore e, quindi, l’impossibilità a sostenere uno sforzo tale da consentire al figlio di mantenere il tenore di vita analogo a quello osservato durante la convivenza dei genitori. La documentazione fiscale e il conseguente peggioramento delle condizioni economiche del padre, infatti, sono stati considerati secondari perché smentiti dalle «disponibilità patrimoniali» e dal giro d’affari dell’attività imprenditoriale risultante dai bilanci. Per questo motivo, è indiscussa, secondo i giudici – che confermano quanto deciso in Appello –, la «capacità» dell’uomo di «far fronte al mantenimento del figlio».
Neppure vien dato rilievo alla circostanza, altrettanto importante, della nascita di un’altra figlia da una nuova relazione sentimentale