
Non integra il reato di maltrattamenti contro familiari il comportamento del coniuge che impedisce all’altro di essere economicamente indipendente.
Si tratta di scelte organizzative interne che, seppur non condivise da entrambi i coniugi, non possono integrare gli estremi del reato ex art. ex art. 572, a meno che non sia provato che essere costituiscono frutto di comprovati atti di violenza fisica o prevaricazione psicologica.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione penale con la sentenza 43960/2015