Cade il divieto di fecondazione eterologa.
«La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile», «concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali».
Così, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2014, ha motivato la decisione di dichiarare illegittimo l’art. 4, comma 3, della famosa l. n. 40/2004, che vietava il ricorso a ovuli e spermatozoi di un donatore esterno, cioè al metodo della fecondazione eterologa, nei casi di infertilità assoluta.
La fecondazione sarà tuttavia possibile esclusivamente nel caso di accertamento dell’esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o di infertilità assolute, da documentare mediante un atto medico.
La legge 40/2004 realizzava anche una discriminazione economica tra le coppie con le possibilità economiche di andare all’estero per procedere con la fecondazione e chi non poteva invece permetterselo.