Cassata la sentenza che dispone la la decadenza dalla responsabilità genitoriale per la madre, il collocamento del figlio in casa-famiglia e la temporanea sospensione dei rapporti fra i due il provvedimento impugnato ha inteso realizzare il diritto pretermesso di uno dei genitori alla bigenitorialità del figlio ma lo ha fatto attraverso una visione parziale del migliore interesse del minore, ossia senza in alcun modo affrontare la questione della sottrazione improvvisa del dodicenne alla madre e all’ambiente familiare in cui è cresciuto, dovendosi ritenere che il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, mentre potrebbe semmai essere efficace l’utilizzo delle sanzioni economiche ex articolo 709 ter Cc nei confronti di quel coniuge il quale dolosamente o colposamente si sottragga alle prescrizioni impartite dal giudice.
Cass. civile ordinanza n.9691 del 24.3.2022
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