La prospettazione di una titolarità di diritti in capo al trust costituisce una fattispecie impossibile secondo l’ordinamento giuridico, il che contrasterebbe con l’esigenza di garantire, nel corso del giudizio esecutivo, che il soggetto esecutato possa subire coattivi trasferimenti dei beni aggrediti. (
Il trust ha natura di patrimonio separato, destinato a un fine prestabilito, e non ha quindi personalità giuridica, e nemmeno soggettività giuridica. Infatti, l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1.7.1985, ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364, esclude qualsiasi entificazione del trust, definito come il vincolo impresso dal disponente a un insieme di rapporti giuridici, in forza del quale determinati beni o diritti vengono sottoposti al controllo di un trustee, al fine di beneficiare taluni soggetti ovvero al fine di perseguire un determinato scopo. Pertanto, l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi è il trustee, il quale non agisce come legale rappresentante del trust, bensì come soggetto che dispone del diritto in qualità di trustee.
Stante l’inesistenza di una qualsivoglia soggettività giuridica in capo al trust, per quanto limitata ai soli fini della trascrizione, è nulla la nota di trascrizione che rechi l’indicazione del trust come soggetto “contro” o “a favore”. La trascrizione di atti negoziali e giudiziali deve essere eseguita a favore o, come nel caso di specie trattandosi di pignoramento, contro il trustee, con l’indicazione nel quadro D della nota che la trascrizione avviene nei confronti di questo soggetto in tale sua specifica qualità, ossia nella sua veste di titolare di una proprietà segregata e vincolata ad un determinato programma. Questo principio è valido sia per la trascrizione del pignoramento sia per altre trascrizioni, ivi inclusa quella dell’atto di conferimento di beni in trust.
Lo ha affermato la Cassazione civile, III sez. con l’importante sentenza 27 Gennaio 2017, n. 2043. Est. De Stefano.