L’infedeltà, anche abituale, del marito non è motivo per far venire meno l’affido condiviso dei figli.
Lo chiarisce il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 9.07.2015.
Non è ammissibile – si legge nel provvedimento – che un marito eventualmente fedifrago sia consequenzialmente un padre inadatto: i rapporti tra i coniugi sono cosa diversa dai rapporti tra genitori e figli.
La violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio è certamente sanzionabile con l’addebito e addirittura, nei casi in cui l’infedeltà abbia leso la dignità dell’altro coniuge, con il risarcimento del danno; ma non giustifica affatto l’affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori o una limitazione del diritto di visita del genitore fedigrago.
Inoltre, strumentalizzare l’infedeltà del marito per tentare di incidere sul rapporo padre/figli in modo che questi ultimi non vogliano più vedere il papà, configura, da parte della madre, una condotta contraria ai doveri genitoriali, sanzionabile dal Tribunale con l’ammonizione del genitore, il risarcimento del danno, la sanzione amministrativa pecuniaria ed, nei casi più gravi, la revoca dell’affidamento.