Il potere di vigilanza cd. attiva, attribuito dall’art. 337 c.c. al giudice tutelare concerne l’attuazione delle condizioni stabilite dal tribunale per l’esercizio della responsabilità genitoriale e non si estende all’attribuzione di poteri decisori che non siano applicativi delle condizioni medesime, restando esclusa ogni statuizione modificativa di queste. Tuttavia, l’assenza di un potere di modifica riguarda solo le questioni di primaria importanza ossia l’affidamento e il collocamento dei minori, nonché il quantum del mantenimento ma non anche le cd. questioni accessorie o meramente esecutive nell’ambito delle quali va inclusa la cornice dei tempi di frequentazione tra prole e genitori, su cui il G.T. può eventualmente intervenire anche già solo sul versante amministrativo avvalendosi dei servizi sociali. Pertanto, là dove il conflitto genitoriale riguardi i tempi di frequentazione delle figure parentali con i figli, nel periodo estivo, scolastico e natalizio, la competenza per intervenire è del giudice tutelare.
Lo ha deciso il Tribunale di Milano con la sentenza 22/6/2015 (da ilcaso.it)