La violazione del diritto di visita dei figli da parte del padre comporta l’obbligo di risarcir loro il danno affettivo causato. Il padre non può pretendere di vedere i figli sempre e solo a casa sua e alla presenza della nuova compagna.
Lo afferma il Tribunale di Roma con la sentenza 23/1/2015.
La condanna, nel caso di specie, è avvenuta d’ufficio, ossia è stata disposta dal Giudice senza una previa domanda di parte: il padre, che si era “sempre limitato a proporre alla figlia di trascorrere i fine settimana di sua spettanza presso l’abitazione della propria compagna”, dove stabilmente risiede, “proposte cui è naturalmente seguito un secco rifiuto”, condannato a risarcire alla figlia (anche tenuto conto delle buone condizioni economiche) 15mila euro da versarsi su un libretto di deposito a risparmio con vincolo giudiziale fino al compimento del 18° anno di età.
Il risarcimento in questo caso assolve a una funzione anche punitiva nei confronti del padre, che non può ignorare le richieste di attenzione e affetto da parte dei figli, allorchè in pratica essi chiedano di trascorrere col papà del tempo in esclusiva, e quindi in assenza dell’eventuale nuova compagna di vita. E’ legittimo quindi il rifiuto dei figli di incontrare il padre perché questi è sempre con la nuova compagna (o il nuovo compagno), ed è conseguentemente risarcibile il danno da parte del padre che non rispetta il diritto di visita disposto con la separazione o il divorzio.