Corte di Cassazione, sezione I civ., sentenza 18 giugno 2015, n. 12645
La Suprema Corte con la sentenza 12645/2015, ha ribadito l’orientamento già espresso secondo cui “quando, in sede di separazione personale dei coniugi, i figli siano stati affidati, con provvedimento presidenziale o con sentenza definitiva, ad uno dei coniugi, l’assegno posto a carico del coniuge non affidatario, quale suo concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, è determinato in misura forfettariamente proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero ed alle esigenze dei figli. Il coniuge non affidatario non ha, quindi, diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento, salvo a far valere ogni rilevante circostanza in sede di revisione dell’entità dell’assegno”.
Nel caso di specie, il coniuge obbligato a versare alla moglie
l’assegno di mantenimento per i figli aveva chiesto un rendiconto in ordine alle somme versate, alla luce del mancato pagamento degli oneri condominiali relativi al godimento della casa coniugale, che aveva determinato il compimento di atti espropriativi in relazione a detto immobile.
Con riferimento alla decorrenza dell’assegno di mantenimento della minore, come aumentato, dalla data della domanda e non dalla data della sentenza di accoglimento del gravame, la Corte ha ribadito che “in materia di assegno di mantenimento dei figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell’altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza”