La mancanza delle strisce pedonali non esonera il motociclista, che abbia investito il pedone, dall’assumere una condotta più prudente.
Con l’ordinanza n. 2690, depositata il 6 febbraio, la Cassazione respinge il ricorso del motociclista che aveva investito un pedone mentre attraversava la strada fuori dalla zona pedonale.
L’incidente era avvenuto in una zona in cui, non esistendo strisce pedonali se non a distanza di oltre cento metri, non si poteva imputare al pedone il fatto di non averne usufruito, «mentre doveva esigersi una condotta particolarmente accorta da parte del guidatore