Ai fini della determinazione dell’ammontare in moneta che il padre è tenuto a versare alla madre a titolo di mantenimento indiretto della prole, deve tenersi conto del reddito effettivo dell’onerato e, pertanto, dalla retribuzione percepita deve essere detratta l’eventuale spesa sostenuta per far fronte al canone di locazione, tenuto conto del fatto che il genitore non convivente con i figli, deve predisporre un adeguato ambiente domestico per ospitarli, quando sono insieme. (Nel caso di specie, il padre percepiva un reddito netto mensile di euro 1600 circa e sosteneva un canone di locazione di circa euro 280 mensili. Il Tribunale ha stabilito il mantenimento in euro 400 mensili)
Trib. Milano, sez. IX, sentenza 4 marzo 2015 (Pres. Manfredini, rel. Muscio)