Il padre non può sottrarsi al mantenimento dei figli sostenendo di essersi accollato per intero il mutuo relativo alla casa famigliare, peraltro costituita in fondo patrimoniale. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 10944/2016:il mantenimento dei figli non può essere scambiato.
L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento “è inderogabile e indisponibile e non può essere sostituito con prestazioni di altra natura”.
A maggior ragione, nel caso di specie, dato che “l’accollo dei pagamento delle rate del mutuo dell’immobile costituito in fondo patrimoniale e il relativi versamenti sono temporalmente collocati nel periodo di tempo tra il dicembre 2006 e l’agosto 2007 quando la contestazione dei reato di cui all’art. 12-sexies spazia dal giugno 2008 al gennaio 2009, in epoca quindi marcatamente successiva ai versamenti delle rate di mutuo che, secondo il ricorrente, avrebbero sostituito il contenuto dell’obbligo di corresponsione dell’assegno ai figli minori”.
Da qui la conferma della decisione di condanna anche in riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato considerato il presupposto pacifico in causa, “della cosciente e volontaria omissione della corresponsione di quanto dovuto”.