Per la determinazione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge o ai figli, il giudice può tenere in considerazione non solo le dichiarazioni dei redditi ma anche le spese effettuate dall’onerato che rivelino un potere di acquisto superiore. Se la dichiarazione dei redditi è incompatibile con il tenore di vita il Giudice discostarsene.
Lo ribadisce la Cassazione con l’ ordinanza n. 3684/2016: l’importo dell’assegno va determinato dal Giudice di volta in volta, sulla base dei dati del caso concreto. I principali parametri di riferimento sono costituiti dal tenore di vita che aveva la coppia durante la convivenza e dalle effettive possibilità economiche del soggetto obbligato. Quindi l’ammontare dell’assegno di mantenimento decresce al diminuire delle possibilità materiali del soggetto obbligato.
Secondo la Suprema Corte, tutte le volte in cui la dichiarazione dei redditi è smentita dal tenore di vita del coniuge obbligato, il giudice può determinare un assegno di mantenimento in misura superiore rispetto a quello che sarebbe congruo in base ai dati fiscali. Nel tenore di vita sono ricomprese le spese ordinarie, quelle straordinarie ma anche disponibilità patrimoniali e finanziarie, e attività imprenditoriale svolta.