Nel delineare i limiti di applicabilità dello strumento di cui all’art. 709 ter c.p.c., deve escludersi l’intervento del Giudice in caso di micro-conflittualità tra i genitori in quanto l’intervento del giudice è limitato agli affari essenziali del minore e ai casi in cui il disaccordo dei genitori “sia destinato a ripercuotersi sul minore in termini di serio, oggettivo e altrimenti inemendabile pregiudizio”. In particolare, esula dalla cognizione del Giudice dirimere contrasti tra i genitori in ordine a questioni di minima e irrilevante importanza per l’interesse della prole, quale non tanto l’an della telefonata quotidiana tra padre e figli bensì il quando di tale telefonata, non potendo tout court una siffatta questione annoverarsi tra le questioni coinvolgenti l’esercizio della responsabilità genitoriale ed oggetto, ai sensi degli articoli 316, 337 ter c.c. e 709 ter c.p.c
Lo afferma il Tribunale di Torino, 7.11.2016
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