L’assegno di mantenimento per i figli va considerato come una rata mensile dell’importo complessivo calcolato su base annuale: essa non può quindi essere sospesa durante il periodo estivo, ad esempio quando il figlio va in vacanza con genitore tenuto all’assegno, o se il figlio si trasferisce a vivere col genitore per un certo tempo, né nel caso di elargizioni quali viaggi e vestiti firmati.
Tale principio è già stato affermato nella sentenza n. 566 del 2001 della Suprema Corte la quale aveva stabilito che:” detto contributo, determinato in una somma di contributo mensile fissa ,costituisce la rata mensile di un assegno annuale stabilito alla luce delle esigenze della prole rapportate all’anno”, e di recente è stato confermato anche dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6228/2013.