Il padre che non mantiene il figlio commette reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche se al bambino provvede la madre: per evitare la condanna, infatti, il genitore inadempiente deve dimostrare l’impossibilità di fornire i mezzi di sussistenza, non essendo sufficiente la mera difficoltà o la disoccupazione.
Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 14012 del 25 marzo 2014: l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo.
E ancora, spetta al “colpevole” provare i fatti impeditivi dell’adempimento dell’obbligo volto a garantire il sostentamento ai familiari .
Non è sufficiente una semplice difficoltà: in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, grava sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, non basta neppure documentare lo stato di disoccupazione.