Il genitore affidatario del bambino che si trasferisce all’estero senza avvertire l’ex commette reato, poiché compromette il diritto di visita dell’altro genitore. Inoltre, ai fini della configurabilità dell’illecito non è necessario che il provvedimento del giudice sia già esecutivo.
Lo afferma la Corte di cassazione che con la sentenza n. 33983 del 3 agosto 2015, rigettando il ricorso di una donna che si era trasferita all’estero con il figlio affidatole dal giudice nell’ambito della separazione.
La Corte spiega che sul punto si intersecano opposte esigenze di tutela dell’esercizio di diritti fondamentali, quali quelli del minore a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, cui corrisponde il diritto di ciascuno di essi a tutelare il legame con i propri figli, e il diritto di libertà di stabilimento di ciascun genitore, il cui opportuno contemperamento esige l’intervento del giudice.
La conseguenza di tale previsione, non è quella di porre un limite alla libertà di movimento del genitore affidatario ma di individuare, alla luce delle libere scelte al riguardo, la possibilità di conciliare, con nuove prescrizioni, i diritti degli altri componenti della famiglia.
Quindi, la condotta materna integra l’elusione del provvedimento del giudice (art. 388 c.p.)che vale come discrimine rispetto ad analoghe condotte, in quanto caratterizzate dalla piena consapevolezza da parte del genitore non affidatario delle scelte dell’altro coniuge, che gli permette di tutelare efficacemente i propri diritti. L’applicazione della fattispecie richiamata non può considerarsi conseguenza di una impropria e illegittima imposizione di una limitazione della libertà di stabilimento del coniuge affidatario, contrastante con i principi contenuti nella Convenzione del’Aja, ma effetto della concreta limitazione dei diritti della controparte, alla cui tutela era funzionale la previsione giudiziale sul diritto di visita, disattesa con modalità concretamente elusive.
Ciò perché l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole.