Con la sentenza n. 1946/2017 la Corte di Cassazione è infatti intervenuta sancendo la possibilità per il giudice, su istanza del figlio, di interpellare la madre rimasta sconosciuta per domandarle se ha intenzione o meno di “dichiararsi”. I Giudici
Secondo i Giudici, anche se con la sentenza 278/2013 la Corte costituzionale, nel sancire il diritto dell’adottato a ricevere informazioni sulla madre biologica, non ha introdotto una disciplina procedimentale attuativa, il giudice, se il figlio ha il desiderio di conoscere le proprie origini e scoprire quale è la sua storia parentale, può rivolgersi alla donna che, alla nascita, ha dichiarato di non voler essere nominata e chiederle se ha intenzione di revocare tale sua dichiarazione.
Le modalità procedimentali con le quali provvedervi vanno desunte dal quadro complessivo normativo e dal principio sancito dalla Consulta nel 2013 e devono essere comunque idonee a garantire che la donna preservi la sua riservatezza e la sua dignità.
La Cassazione ha quindi precisato che, in ogni caso, se la dichiarazione iniziale di anonimato fatta dalla madre non è revocata e questa resta ferma nella sua scelta di restare sconosciuta, dinanzi a tale circostanza il diritto del figlio di indagare sulle sue origini trova uno scoglio insuperabile.