In materia di fanciullo minore di età, la letteratura di settore distingue tra cd. petits enfants e cd. grands enfants (con una terminologia adottata nel diritto francese): per i primi, prevale l’esigenza di protezione; per i secondi, l’esigenza di esercitare i diritti di libertà. Nella seconda categoria, certamente si annovera il sedicenne il quale, infatti, riceve già dalle norme vigenti un trattamento differenziato. In caso di separazione dei genitori, deve ritenersi che il grand enfant – salvo necessità particolari (es. in caso di patologie o incapacità di discernimento) – possa egli stesso scegliere il luogo in cui vivere e soprattutto organizzare con i genitori i tempi e i modi della frequentazione, così divenendo «soggetto» dei rapporti genitoriali e non più oggetto.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 novembre 2014 (Pres. Dell’Arciprete, rel. Buffone)