Il danno esistenziale può essere liquidato anche in assenza di danno biologico, quando l’evento lesivo ha alterato profondamente l’assetto dei rapporti personali.
Con la sentenza 531 del 14 gennaio 2014 la Cassazione civile cambia orientamento, rigettando il ricorso di una ditta condannata a risarcire la famiglia di un giovane dipendente gravemente ferito a seguito di una caduta da un’impalcatura.
I Giudici chiariscono che «la mancanza di danno biologico (in capo ai genitori) non esclude la configurabilità in astratto di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un danno dinamico relazionale (cioè il danno esistenziale), quale conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile, che si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto».
Se l’evento lesivo ha profondamente alterato il complessivo assetto dei rapporti personali all’interno della famiglia, causando una «rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all’esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz’altro trovare ristoro nell’ambito della tutela ulteriore apprestata dall’art. 2059 cod. civ. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto».
Cos’è il danno biologico: consiste nella lesione alla salute psico fisica. E’ un danno non patrimoniale, cioè risarcibile anche se non lesivo di interessi patrimoniali
Cos’ il danno esistenziale: consiste nella lesione del diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione della personalità. La Cassazione, con la sentenza 233 del 2003 lo ha definito come lesione di diritti o interessi, costituzionalmente protetti, inerenti alla persona umana, diversi dalla salute, che sconvolge le attività a-reddituali del soggetto leso.
Cos’è il danno morale soggettivo: consiste nella “sofferenza transitoria”, “patema d’animo”, subìto in conseguenza di un fatto che sia, astrattamente, riconducibile ad una fattispecie di reato, e può essere liquidato anche nei casi in cui non sussiste danno biologico