Il creditore particolare del coniuge non può pignorare la quota della casa in comunione legale: può far vendere l’intero immobile e liquidare all’altro coniuge la parte di sua spettanza.
La comunione legale è una comunione senza quote per cui i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto alla quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione, con la conseguente impossibilità per il creditore personale del coniuge di espropriare la quota di quest’ultimo.
Ove si ammettesse l’espropriazione della quota si giungerebbe alla conclusione (incompatibile con la natura ed il fondamento giuridico della comunione legale dei beni) della sostituzione del coniuge all’interno della comunione legale con un terzo estraneo al rapporto coniugale, vale a dire l’aggiudicatario della quota escussa.
Si deve pertanto concludere nel senso che oggetto dell’azione esecutiva può essere solo il singolo bene comune e non la quota indivisa.
Lo afferma il Tribunale di Torre Annunziata, dichiarando l’improcedibilità dell’esecuzione immobiliare proposta dal creditore particolare del coniuge avente ad oggetto la quota indivisa del bene rientrante nella comunione legale.
Anche la Cassazione è della stessa opinione:la comunione legale tra i coniugi è comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, essendo finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale ma piuttosto a quella della famiglia.
L’assenza di quote e l’impossibilità che nella comunione legale rientri a far parte un estraneo comportano la vendita o l’assegnazione del bene per l’intero e lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene al momento del trasferimento della proprietà, nonché il diritto del coniuge non debitore, a cui il pignoramento andrà notificato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 602 cpc, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato della comunione al momento del suo scioglimento, al controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore, che non ha adempiuto i suoi debiti personali.