Addebito della separazione al coniuge che, nell’esercizio in comune di un’attività imprenditoriale con l’altro, assume atteggiamenti dispotici pretendendo di gestirla da solo.
E’ quanto ha affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 8094/2015 in un caso in cui la moglie lamentava di essere stata vittima, in ambito lavorativo, di continue vessazioni da parte del marito.
Sulla base delle norme che impongono ai coniugi doveri reciproci di collaborazione e di concorde determinazione dell’indirizzo di vita familiare, “se i coniugi esercitano congiuntamente un’attività economica per trarne i mezzi di sostentamento della famiglia essi debbono collaborare in posizione paritaria nell’esercizio e nella gestione dell’attività comune senza che l’uno possa pretendere di gestirla ad esclusione dell’altro”.
Il comportamento dispotico del marito, assunto durante la gestione dell’impresa familiare, lede il principio di parità dignità tra i coniugi e nel tempo può far venir meno l’affectio coniugalis, costituendo motivo d’addebito della separazione.