Nel procedimento di separazione o divorzio, il coniuge ha diritto di ottenere dall’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi dell’altro relative agli ultimi tre anni e tutte le comunicazioni all’anagrafe tributaria che lo riguardano. Il termine entro cui l’ente deve provvedere è di 30 giorni, senza dunque attendere che sia il giudice civile a disporre indagini della Finanza. E ciò perché il coniuge convenuto in giudizio ha un interesse diretto ad accedere ai documenti in possesso delle Entrate in base alla legge 241/90, come modificata dalla 15/2005.
Attenzione: non solo quindi accesso ai dati contenuti nei quadri Rn dei modelli Unico perché la domanda di ostensione dei documenti proposta dal coniuge corrisponde a una situazione giuridicamente tutelata e collegata agli atti per i quali è richiesto l’accesso all’amministrazione finanziaria. In pratica, di fronte alla domanda di mantenimento per moglie e figlia, il marito ha diritto di conoscere punto per punto le entrate della moglie. E inoltre deve poter accedere alle comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all’anagrafe tributaria, sezione archivio dei rapporti finanziari, relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria e ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili alla moglie, anche in qualità di delegante o di delegata.