Tar Puglia, sez. III, sentenza 31 gennaio 2017 n. 94 (Pres. Gaudieri, est. Casalanguida)
Il diritto di accesso regolato dalla legge 241 del 1990 è riconosciuto al coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, per accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata. In particolare, costituiscono oggetto dell’accesso (nella forma della sola visione) anche le “comunicazioni” relative ai rapporti finanziari: gli atti in questione rientrano nell’ampia nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa. Quanto ai controinteressati, giova ricordare che la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge.