Il Comune risponde solo per colpa dei danni arrecati da animali randagi agli automobilisti sulle strade di propria competenza. E l’onere della prova della responsabilità dell’ente locale grava sul danneggiato.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18954/2017, ha accolto in larga parte il ricorso di un Comune che si era visto condannare a risarcire oltre mille euro al privato, che affermava di aver subito danni alla propria vettura a causa dell’improvviso attraversamento di un cane randagio.
Non è sufficiente per l’attribuzione di responsabilità che esso venga individuato come l’ente pubblico proprietario della strada o che sia accertato che in base alla legge regionale gli siano stati affidati i compiti di controllo e gestione del fenomeno del randagismo o anche quello più stringente di cattura e custodia degli animali.
La responsabilità dell’ente locale in tali casi deve dipendere da un comportamento colpevole, come previsto per dall’articolo 2043 del Codice civile e non da una responsabilità oggettiva come quella prevista dall’articolo 2051 per il custode del bene affidatogli.