Secondo il Tribunale di Ivrea sentenza n. 614/16 dell’8/7/2016, la mera cointestazione di un conto corrente bancario a favore di un altro soggetto diverso da quello che effettua il versamento delle somme non integra di per sé un atto di liberalità a favore del cointestatario, a meno che non venga riscontrata l’esistenza» della voloontà di donare dette somme. Volontà che si realizza quando al momento della cointestazione «il proprietario del denaro già esistente sul conto non avesse altro scopo che quello di liberalità» e non quando, per esempio, le finalità siano state di carattere «squisitamente pratico per operare sul conto» o di «altra natura». «Mentre – prosegue la sentenza richiamando una pronuncia della Cassazione (809/2014)– nel diverso caso in cui i versamenti da parte di uno dei correntisti siano effettuati successivamente alla cointestazione, allora la donazione indiretta sarebbe preclusa dal divieto di donazione di beni futuri ».
Dunque, prosegue il Tribunale di Ivrea «il semplice versamento di denaro in un conto corrente cointestato a firme disgiunte può essere qualificato come una liberalità, qualora sia verificata l’esistenza» della volontà di donare (Cass. 26983/2008)
Spetta quindi al contitolare del conto corrente cointestato a con firme disgiunte dimostrare tale volontà di donare del parente defunto (ad esempio con un precedente testamento o una scrittura privata).