In tema di ICI, ai fini della detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, ratione temporis vigente, il soggetto passivo (possessore titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale) deve provare che l’immobile costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari; tuttavia, laddove sia dimostrata la frattura del rapporto coniugale, anche a prescindere dalla legale separazione o dal divorzio, il beneficio permane nonostante il suo coniuge si sia trasferito altrove.
Cass. civ., sez. V, ord., 7 giugno 2019 n. 15439