E’ lesiva dei diritti del minore una clausola di accordo genitoriale che riconosca al padre il solo potere di vigilanza ex art. 337 c.c. (nemmeno ex art. 337-quater c.c.), trattandosi di affermare che questi potrà, sostanzialmente, avere rapporti con i figli solo a mezzo del filtro del giudice tutelare, così, invero, istituendosi una limitazione della responsabilità genitoriale e non anche una modalità del suo esercizio; è comunque lesiva dei diritti del minore una clausola che non riconosca al padre adeguati tempi di frequentazione: in caso di problemi o difficoltà, se del caso a mezzo del Servizio pubblico competente, ad esempio con un supporto alla genitorialità. (Giuseppe Buffone)
E’ nulla, poiché in violazione di norme inderogabili, una clausola di accordo genitoriale che rimetta al padre di mantenere sua figlia «solo nei casi in cui dovesse frequentarla», atteso che l’obbligo del mantenimento sorge per effetto stesso della procreazione, quale atto consapevole e responsabile che, a prescindere dai progetti dei coniugi, germina in capo a padre e madre l’obbligazione inderogabile del mantenimento; peraltro, se il padre non frequenta i figli, l’assegno di mantenimento non è escluso ma invero elevato posto che maggiore è il carico della madre. (Giuseppe Buffone)
Tribunale Milano 11 marzo 2016 – – Est. Buffone.