Nonni e nipoti: cosa dice la legge
La legge 54/2006 ha modificato l’art. 155 c.c. sancendo il diritto dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche in caso di separazione dei genitori. La legge tuttavia nulla disponeva in merito a come gli ascendenti potessero agire se i genitori ostacolassero il rapporto con i nipoti.
Il nuovo art. 317 bis c.c. , introdotto dal d. Lgs. 154/2013, prevede finalmente il diritto degli ascendenti alla conservazione del legame,con la possibilità di rivolgersi al Tribunale per i minorenni per la tutela di tale diritto.
Quindi, oggi, vige anche il diritto degli ascendenti di mantenere con i nipoti un rapporto significativo, con la conseguente possibilità di agire in giudizio affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore, ai sensi dell’art. 336, 2 comma c.c.
Si esclude invece che i nonni possano intervenire nei giudizi di separazione, divorzio o relativi alla regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati.
Ma, su altro fronte, i nonni hanno il dovere di fornire i mezzi necessari al mantenimento dei nipoti, qualora i loro genitori ne siano privi: lo sancisce l’art.316 bis c.c. (che riprende il testo del “vecchio” art. 148 c.c.), il quale, dopo aver stabilito che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, aggiunge che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
L’obbligazione degli ascendenti è pertanto sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori: i nonni quindi non sono tenuti a intervenire se, a fronte di un genitore inadempiente, l’altro è in grado di mantenere i figli. In altre parole, l’obbligo degli ascendenti di pari grado di concorrere al mantenimento dei figli dei propri discendenti non subentra nel caso in cui uno solo dei due genitori versi in uno stato di impossibilità ma solo nel caso in cui anche i mezzi economici dell’altro genitore (sul quale grava l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli per intero) non siano sufficienti .
Si ritiene anche che il contributo ai nipoti sia suddiviso tra tutti gli ascendenti di pari grado: l’obbligo di mantenimento dei figli minori dettato dagli artt. 147 e 148 c.c. grava su entrambi i genitori, con la conseguenza che, nella determinazione della somma da porre a carico degli ascendenti paterni, va considerato il contributo che anche i nonni materni sono tenuti a fornire in proporzione alle proprie condizioni economiche.
Tuttavia, il dovere degli ascendenti sussiste anche se i genitori provvedono solo parzialmente al mantenimento dei figli, potendo cioè i rispettivi obblighi (dei nonni e dei genitori) concorrere ed essere proporzionalmente ripartiti tenuto conto delle rispettive disponibilità.
L’art. 316 bis c.c. regolamenta il procedimento per ottenere, in caso di inadempienza, che una quota dei redditi dell’obbligato sia versata direttamente a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Tale procedimento si applica anche agli ascendenti.