in presenza di un disturbo della personalità grave e cronicizzato, può essere disposta la revoca dell’affidamento condiviso e la decadenza dalla responsabilità genitoriale con conseguente affidamento esclusivo all’altro genitore.
il superiore interesse del minore deve essere al centro di ogni decisione, dovendo garantirgli un legame affettivo con una figura genitoriale capace di offrire stabilità e sicurezza. Tale genitore deve dimostrare atteggiamenti e comportamenti che favoriscano lo sviluppo psichico e affettivo del bambino, adeguati alle esigenze del suo periodo evolutivo. Pertanto, se non è possibile assicurare queste cure a causa di «reiterati comportamenti pregiudizievoli» e di un «disturbo della personalità grave e non transitorio», non si può procedere al ripristino della responsabilità genitoriale, neppure se il soggetto affetto dalla patologia psichica abbia comunque un lavoro e dimostri di nutrire un forte affetto verso il figlio.
Cass. civile ord. n. 23097/2024