Nel caso in cui una delle due parti sia stata ammessa al gratuito patrocinio, e risulti soccombente al termine della causa, dovrà pagare le spese processuali alla controparte (quindi, il compenso dell’avvocato). Se viene revocato il beneficio del gratuito patrocinio nel corso del giudizio, il soggetto deve far fronte a tutte le spese di causa come qualsiasi altro. Il compenso di un eventuale consulente tecnico nominato dal Giudice viene pagato dallo Stato anche se la causa si conclude non con una sentenza ma con un accordo bonario. Ma solo nel caso in cui la parte soccombente sia quella ammessa al gratuito patrocinio non dovrà pagare il CTU. Al contrario, se a perdere la causa è il soggetto che non era stato ammesso al gratuito patrocinio, dovrà pagare lui il CTU.