Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, non assume l’idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo.
Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 30451 del 2018.