In tema di separazione personale fra i coniugi deve ritenersi legittima la quantificazione dell’assegno di mantenimento all’esito della comparazione delle condizioni economiche delle parti dovendosi ritenere che la qualità dell’obbligato di socio unico di due società di capitali lo rende effettivo percettore degli utili dovendosi ritenere che la distinta soggettività giuridica rispetto alla persona fisica che ne detiene le quote non ostacola l’imputazione degli utili non distribuiti delle società a reddito dell’onerato tenuto conto che l’accertamento del giudice, non meramente formalistico, mira a quantificare le somme effettivamente disponibili dalle parti.
Cass. civile ordinanza 6103, sezione Sesta – 1 del 24-02-2022