Cadono in comunione de residuo i crediti professionali, maturati e riconosciuti durante il matrimonio, e poi riscossi dopo la separazione.
La comunione de residuo dà luogo a una aspettativa di fatto, non a un diritto di credito: durante la vita matrimoniale il coniuge titolare può disporre come crede del denaro, ma ciò che resta al momento dello scioglimento della comunione va diviso con l’altro: anche se si tratta di entrate successive ma inerenti a rapporti precedenti.
Cass. civile ordinanza 16993 del 14-06-2023