Gli assegni familiari sono una forma di prestazione a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell’INPS che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate fasce stabilite annualmente dalla legge.
L’assegno di mantenimento è invece l’elargizione mensile in denaro, per il coniuge economicamente debole e/o i figli , in caso di separazione o divorzio.
Sono quindi due cose diverse, e i primi non possono essere considerati compresi nel secondo a meno che i coniugi non si accordino in tal senso. Anche la Cassazione lo ha affermato: il mantenimento è dovuto per intero e non può essere decurtato degli assegni percepiti per legge dal coniuge affidatario. La norma di riferimento è l’art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151 che prevede: “Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.
Quindi il coniuge cui sono affidati (o collocati) i figli, ha diritto a percepire gli assegni familiari in forza al proprio lavoro o a quello dell’altro genitore. In particolare la Corte afferma che: “Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell’art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all’altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest’ultimo sia parte, indipendentemente dall’ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato, invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 cod. civ., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata”(Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003; Sez. U, Sentenza n. 5135 del 27/11/1989)”.