Nell’adottare i provvedimenti che riguardano i minori e la responsabilità genitoriale, non può essere trascurata l’allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti da uno o da entrambi i genitori, ai fini di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare, e di valutare il best interest del minore, nonché l’idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti, senza che sia decisiva la archiviazione delle denunce in sede penale.
Il giudice del procedimento civile non può attendere o rimettersi agli esiti della consulenza tecnica quanto al riconoscimento di comportamenti malevoli di un genitore in danno dell’altro, né l’esaurimento dei gradi di giudizio penale per accertare se vi siano state violenze, deve invece attivarsi in prima persona ai fini dell’accertamento della veridicità comportamenti pregiudizievoli per il minore, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, senza che sia decisivo il giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia diagnosticata.
In altre parole non si può prescindere dalla osservazione di come eventuali anomalie della personalità incidano sull’esercizio della responsabilità genitoriale e sull’adempimento dei doveri di cura, educazione, istruzione e accudimento dei minori, vale a dire
dalla osservazione di fatti oggettivi.
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 21 febbraio 2025, n. 4595
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