Niente assegno divorzile al coniuge che non esibisce il proprio conto corrente bancario se l’altro coniuge ha lealmente ottemperato; inoltre, l’instaurazione di una nuova famiglia, anche se solo di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita che caratterizzavano la precedente convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile.
Entrambi i principi sono affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza 225/2016