In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – e anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 Cc e ora dall’art. 337 ter Cc), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate e agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”. Nondimeno, il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio. Nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Cass. civile sentenza 1993, sezione Sesta – 1 del 24-01-2022