Il diritto all’ascolto è per il minore un diritto personalissimo, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall’acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante al giudizio. Diritto questo del minore che tuttavia, ai sensi dell’art. 315-bis c.c., non è previsto in via generalizzata e da assicurarsi ex officio per i minori di dodici anni, tanto più se sono stati ascoltati fuori dal giudizio da una psicologa e che a detta della relazione dei servizi sociali non hanno raggiunto un discernimento sufficiente ad esprimersi davanti a un giudice.
Cass. civile sent. n. 32290 del 21/11/2023
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